Disoccupazione Agricola
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
L’indennità spetta:
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.
L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete:
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete per l’intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.
L’assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell’erogazione sarà:
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione – 300 giorni prima della data presunta del parto – fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa”:
Ad eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’Inps recupererà l’indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.